Rimborso IVA su fatture false: un’apertura solo apparente

Rimborso IVA su fatture false - ordinanza Cassazione 28368/2026

Il rimborso dell’IVA pagata su fatture false è possibile solo se il contribuente dimostra che lo Stato non perde gettito. L’ordinanza della Cassazione n. 28368/2026 lo conferma, ma è bene non creare false aspettative:  la prova richiesta è difficile da ottenere e, se la si ottiene,  avrebbe consentito di vincere in sede contenziosa.

Con l’ordinanza n. 28368 depositata il 3 novembre 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione è tornata sul rimborso dell’IVA versata in relazione a fatture per operazioni inesistenti. Ad una prima lettura, la decisione può sembrare una buona notizia per le imprese che hanno subito contestazioni di questo tipo: la Corte ammette che l’IVA pagata due volte possa essere chiesta indietro. Nel dettaglio, però, la pronuncia indica  a quali condizioni il rimborso spetta, e tali condizioni sono molto stringenti. Non a caso, nel caso concreto, la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate.

1. Il caso: l’IVA pagata due volte su fatture contestate

Una società aveva ricevuto da un fornitore fatture che, secondo il processo verbale di constatazione redatto dopo una verifica, riguardavano operazioni inesistenti, cioè operazioni documentate ma mai avvenute nella realtà.

La società aveva pagato al fornitore l’IVA indicata nelle fatture. Dopo la verifica, aveva chiuso la contestazione con la definizione agevolata prevista dall’art. 1 del D.L. n. 119/2018, versando all’Erario la stessa imposta senza sanzioni né interessi. Si era così trovata a sopportare due volte lo stesso tributo e ne aveva chiesto il rimborso. Di fronte al silenzio dell’Agenzia, aveva fatto ricorso: respinto in primo grado, accolto in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.

La Cassazione ha confermato che aver aderito alla definizione agevolata non impedisce, di per sé, di chiedere il rimborso: lo sconto riguarda solo sanzioni e interessi, mentre l’imposta si paga per intero. Ha però accolto il ricorso dell’Agenzia sul punto decisivo, la prova, annullando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un nuovo giudice.

2. Rimborso IVA su operazioni inesistenti: quando spetta

Il principio, richiamato dalla Corte come orientamento ormai consolidato, è questo: chi ha versato IVA su un’operazione inesistente può ottenerne il rimborso solo se è completamente escluso il rischio di perdita di entrate fiscali per lo Stato.

La ragione sta nel funzionamento dell’imposta. Ogni operazione IVA crea tre rapporti distinti: tra il Fisco e il fornitore, che deve versare l’imposta; tra fornitore e cliente, che la paga in fattura; tra il Fisco e il cliente, che la detrae. Questi rapporti restano autonomi solo finché l’IVA rimane neutrale, cioè finché non si traduce in un danno per l’Erario. Se il fornitore non ha mai versato l’imposta addebitata in fattura, restituirla al cliente vorrebbe dire rimborsare un tributo che lo Stato non ha mai incassato.

3. La prova a carico del contribuente

Il cuore dell’ordinanza è l’onere della prova. Secondo la Cassazione, spetta al contribuente che chiede il rimborso dimostrare in concreto che la restituzione non comporta alcun danno per l’Erario. Non basta sostenere di aver pagato due volte, né affermare in modo generico che il rischio di perdita di gettito è stato eliminato.

Proprio questo era accaduto nel caso deciso: i giudici d’appello avevano dato per dimostrata l’assenza di danno senza indicare su quali elementi. Per la Corte quell’affermazione era «del tutto apodittica», perché la società l’aveva sostenuta ma non provata.

In concreto, la prova riguarda quasi sempre il comportamento del fornitore. Occorre dimostrare, per esempio, che:

  • il fornitore ha registrato le fatture e le ha incluse nelle proprie liquidazioni e dichiarazioni IVA;
  • ha effettivamente versato l’imposta all’Erario;
  • non ha recuperato quella stessa IVA con rimborsi, compensazioni o note di variazione.

4. Perché è una prova difficile da ottenere

Sono tutte informazioni che riguardano un soggetto terzo e che stanno nella sua contabilità, non in quella di chi chiede il rimborso. Per procurarsele serve, di regola, la collaborazione del fornitore. Ed è proprio ciò che, nella pratica, manca più spesso.

Nelle contestazioni per fatture inesistenti il fornitore è frequentemente una società priva di una reale struttura, cessata o irreperibile, che non ha mai versato nulla. Anche quando è operativa, ha di solito interessi opposti a quelli del cliente.

Per questo, a parere di chi scrive, il principio affermato dalla Cassazione rischia di generare aspettative eccessive in chi ha subito questo tipo di contestazioni. La possibilità di recuperare l’IVA esiste, ma solo nei casi in cui si dispone di una documentazione che molti contribuenti non sono in grado di ottenere.

5. Rimborso e contenzioso sull’accertamento

C’è poi un aspetto che le prime letture della pronuncia tendono a trascurare. Chi è in grado di dimostrare che il fornitore ha regolarmente registrato e versato l’IVA, e di farlo con documenti provenienti dal fornitore stesso, dispone di solito di elementi che sarebbero stati preziosi già nel contenzioso sull’accertamento, per esempio per dimostrare la propria buona fede o per ridimensionare la contestazione.

In altre parole, a parere di chi scrive, la prova che apre la strada al rimborso è in larga parte la stessa che, se disponibile in tempo, avrebbe probabilmente consentito di vincere la causa tributaria. Il rimborso finisce così per essere un rimedio utile soprattutto in situazioni particolari, come quella decisa dalla Corte, in cui l’accertamento è stato definito in via agevolata e non contestato.

Conclusioni

L’ordinanza n. 28368/2026 non introduce un principio nuovo: conferma che il rimborso dell’IVA su fatture per operazioni inesistenti è ammesso solo se il contribuente prova in concreto che lo Stato non perde gettito. È una conferma importante, ma va letta con realismo.

  • Aver definito la contestazione in via agevolata non preclude la richiesta di rimborso dell’IVA pagata due volte.
  • Il rimborso richiede però una prova rigorosa e documentata, che dipende quasi sempre dalla collaborazione del fornitore.
  • Quando quella prova è disponibile, conviene valutare con attenzione se utilizzarla già per difendersi dalla contestazione, prima ancora che per chiedere un rimborso.

Chi ha subito una contestazione per fatture inesistenti non dovrebbe quindi considerare il rimborso dell’IVA come una via d’uscita scontata: è una possibilità da verificare caso per caso, partendo da quali documenti sul fornitore si possono realmente ottenere. Sul tema della detrazione IVA si veda anche, su questo sito, il commento sull’inerenza dei costi nell’attività d’impresa; per un primo commento all’ordinanza si veda anche la stampa specializzata.