Il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di un cittadino dello Sri Lanka, ha annullato il provvedimento dell’Unità Dublino che disponeva il suo trasferimento in Lettonia.
Il giudice ha deciso la controversia applicando la clausola di sovranità prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 604/2013, valorizzando il “principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite”.
Nel provvedimento si evidenzia che la procedura di determinazione dello Stato competente costituisce una fase preliminare dell’unitario procedimento di protezione internazionale. Il ricorrente ha dimostrato di essersi stabilito a Verona, di avere una regolare sistemazione abitativa e di aver intrapreso un solido percorso di integrazione lavorativa con contratti in essere. La pronuncia richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Sezioni Unite della Cassazione per ribadire che il giudice nazionale può sindacare la mancata applicazione della clausola discrezionale da parte dell’amministrazione.
Tale sindacato è ammesso quando l’omessa considerazione della situazione del richiedente si traduca nella violazione di un diritto fondamentale, fra cui vi rientra la tutela del diritto alla protezione complementare. Omettere l’esame incidentale delle condizioni di integrazione significherebbe, infatti, precludere l’accesso a un diritto fondamentale protetto dall’ordinamento costituzionale italiano.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio della clausola discrezionale, dichiarando infine la competenza esclusiva dello Stato italiano all’esame della domanda di protezione.


