
Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026 la Corte EDU ribadisce la natura penale delle sanzioni tributarie, anche di modesta entità, e censura l’interpretazione nazionale che ostacola l’equa riparazione.
Come riportato dal “Sole24Ore”, edizione del 9 ottobre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Grassucci e altri c. Italia pubblicata l’8 ottobre, è tornata ad occuparsi della durata dei processi tributari aventi come oggetto (anche) le sanzioni.
Nei cinque ricorsi riuniti la Corte ha accertato all’unanimità la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU e, in due casi, anche dell’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo). Le durate contestate vanno da otto anni e nove mesi a ventiquattro anni e sette mesi.
La natura penale delle sanzioni tributarie
La Corte richiama i criteri Engel e i precedenti Jussila c. Finlandia e Vegotex International c. Belgio, ribadendo l’autonomia della nozione convenzionale di “accusa penale” rispetto alle qualificazioni interne.
Il passaggio più rilevante è che la natura dell’illecito e la severità della sanzione sono criteri alternativi e non necessariamente cumulativi. Per le sanzioni esaminate è sufficiente la loro funzione dissuasiva e repressiva, e l’entità modesta non esclude l’applicabilità dell’art. 6.
Viene così superato l’orientamento della Cassazione che richiedeva una particolare gravità della sanzione, una qualificazione legislativa come penale o la possibile conversione in pena detentiva.
Il calcolo della durata
La sentenza chiarisce anche il dies a quo: il termine decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica corredato di sanzioni, e non dalla proposizione del ricorso. Restano fuori i contatti preliminari e il processo verbale di constatazione, in quanto atti preparatori che, di per sé, non incidono sulla situazione giuridica o patrimoniale del contribuente.
La legge Pinto
La novità per l’ordinamento interno riguarda la L. 89/2001. Secondo la Corte il rimedio è ineffettivo per come viene interpretato.
In forza del principio di sussidiarietà, spetta quindi ai giudici italiani adeguare l’interpretazione alla Convenzione. La Corte non autorizza a saltare stabilmente i rimedi interni: per i procedimenti pertinenti conclusi dopo la definitività della sentenza occorrerà prima esperire il ricorso Pinto.
Si segnala, tuttavia, che la pronuncia non è ancora definitiva ai sensi dell’art. 44 CEDU.
Le ricadute
A parere di chi scrive, la portata della decisione va oltre l’equa riparazione. Se le sanzioni tributarie hanno natura penale ai fini convenzionali, anche nel contenzioso strettamente tributario non possono restare estranee le garanzie proprie della materia penale: la presunzione d’innocenza, il diritto al silenzio e il divieto di ne bis in idem.
Sarà interessante verificare se e come i giudici di merito e la Cassazione recepiranno l’indicazione, e se il legislatore interverrà sul tema.
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Processi tributari lunghi: sentenza CEDU sulla legge Pinto (Diritto.it): https://www.diritto.it/processi-tributari-lunghi-sentenza-cedu-legge

