Con la recente sentenza n. 13508 del 14 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dei maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore.
In particolare, la Corte ha chiarito che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dall’art. 572, comma 2, c.p., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio riconducibile alla condotta maltrattante.
È invece necessario che il numero, la gravità e la ricorrenza degli episodi ai quali il minore assiste siano tali da far ritenere concretamente sussistente il rischio di una compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
La valutazione deve quindi tenere conto, indipendentemente dall’età del minore, dell’insieme degli episodi cui viene esposto, considerando la loro gravità, il contesto nel quale si verificano, le modalità della condotta e la loro reiterazione. Tali elementi devono essere idonei a incidere sull’equilibrio psico-fisico del minore stesso.
Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda le modalità attraverso le quali il minore può percepire la condotta violenta.
La Corte ha, infatti, precisato che non è necessaria la presenza fisica del minore nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti maltrattanti. È sufficiente che il minore possa percepirli anche soltanto per via uditiva.
Ne consegue che la tutela penale può operare anche nelle situazioni, tutt’altro che infrequenti, in cui il minore si trovi in un’altra stanza dell’abitazione e percepisca, attraverso le grida, i rumori o altre manifestazioni sonore, gli atti di violenza posti in essere nei confronti di un familiare.


