Omessa compilazione del quadro RW e sottrazione fraudolenta di beni – Per la Cassazione non c’è automatismo.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con la sentenza n. 20649 (udienza del 5 febbraio 2025) ha chiarito quando le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW possono rilevare ai fini dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000.

La vicenda. L’Agenzia delle Entrate aveva intimato a due coniugi il pagamento di euro 1.753.906,95 a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 5 D.L. 167/1990, per l’omessa compilazione del quadro RW. Dopo la ricezione dell’avviso, i coniugi avevano trasferito alcuni beni al figlio e il GIP aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente, ipotizzando il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro e il Pubblico Ministero ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte, sostenendo che la sanzione RW sarebbe collegata all’evasione delle imposte dirette in virtù della presunzione dell’art. 12, comma 2, D.L. 78/2009.

La decisione. Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso non è fondato, per tre ragioni:

  • il quadro RW è un mero strumento di comunicazione ai fini della determinazione del reddito: l’eventuale evasione non deriva dalla sua mancata compilazione, ma dall’inadempimento degli obblighi fiscali (così già Cass. pen., Sez. 3, n. 19660/2012 e la giurisprudenza civile);
  • l’art. 11 presuppone un debito per imposte sui redditi o IVA (o per interessi e sanzioni relativi a tali imposte); la sanzione per l’omesso quadro RW, riferibile al patrimonio e non al reddito, non ha una diretta connessione con tale obbligazione;
  • la presunzione di evasione dell’art. 12 D.L. 78/2009 non cambia la conclusione: la sanzione RW rileva solo se viene contestato l’omesso versamento dell’IRPEF e sono compiuti atti dispositivi fraudolenti idonei a ostacolare la riscossione coattiva. L’evasione, inoltre, deve essere determinabile nel suo concreto ammontare, come confermato dalla soglia di punibilità di 50.000 euro.

Il secondo motivo (la natura fraudolenta dei trasferimenti al figlio) è dichiarato assorbito e, comunque, inammissibile: si tratta di una critica di fatto, preclusa dall’art. 325 c.p.p., che per le misure cautelari reali consente il ricorso solo per violazione di legge.

Considerazioni conclusive. A parere di chi scrive, la soluzione è condivisibile: l’art. 11 tutela la garanzia del credito erariale derivante da imposte sui redditi e IVA, non qualunque pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione. La pronuncia, tuttavia, non è un “via libera” per il contribuente: se l’Ufficio contesta, avvalendosi della presunzione ex art. 12 D.L. 78/2009, maggiori imposte dirette, e sussistono atti fraudolenti, il reato può configurarsi. Il consiglio pratico è quindi di verificare se l’avviso riguardi la sola sanzione dichiarativa o anche le imposte, e di valutare con prudenza gli atti dispositivi compiuti dopo la notifica.

Sul tema della presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 si rimanda anche al precedente contributo sulla sua irretroattività.

Link

D.L. 167/1990 (artt. 4 e 5): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167

D.Lgs. 74/2000 (art. 11): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74

D.L. 78/2009 (art. 12): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78