Opposizione all’espulsione: la prevalenza dei legami familiari e della normativa sovranazionale

Il Giudice di Pace di Verona annulla un decreto di espulsione: il diritto alla vita privata e familiare resiste alle riforme legislative.

Una recente pronuncia del Giudice di Pace di Verona torna a fare chiarezza sulla gerarchia delle fonti in materia di immigrazione, annullando un decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino marocchino per presunta pericolosità sociale.

Il cuore della vicenda: vita familiare vs sicurezza

Il caso ha offerto l’occasione per una disamina approfondita sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, un tema che ha generato dibattito a seguito dell’introduzione del cosiddetto Decreto Cutro (D.L. 20/2023).

Nonostante le restrizioni legislative, il Giudice ha ribadito un principio fondamentale: il diritto alla vita familiare non è stato cancellato. Esso trova protezione non solo nell’art. 5, comma 6 del TUI (Testo Unico Immigrazione), ma è blindato da fonti superiori:

  • 8 CEDU: La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
  • Costituzione Italiana (Artt. 2, 3, 29, 30, 31): Che tutelano la dignità della persona e le formazioni sociali.

Il principio di proporzionalità

Secondo la sentenza, l’espulsione è stata giudicata sproporzionata. In assenza di concrete e attuali esigenze di sicurezza pubblica, l’interesse a mantenere il rapporto affettivo e il nucleo familiare deve prevalere.

“L’interesse alla salvaguardia del rapporto affettivo merita prevalenza, secondo un principio di bilanciamento tra esigenze pubblicistiche e diritti fondamentali della persona.”

Conclusioni

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di espulsione annullato. Questa decisione conferma che la normativa ordinaria non può ignorare il “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla personalità umana, garantiti dai trattati internazionali e dalla nostra Carta Costituzionale

 

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