Documenti medici ignorati dal Tribunale? La Cassazione ci dà ragione e riapre il caso

Capita purtroppo che la domanda di protezione speciale venga rigettata per un errore di valutazione, sostenendo che “mancano le prove” o la documentazione medica non è aggiornata. Ma cosa succede se quei documenti erano già presenti negli atti?

È quello che è successo a un nostro assistito. Il Tribunale aveva respinto la sua richiesta di protezione speciale ritenendo che non ci fosse una certificazione sanitaria recente sulla sua salute.

Ci siamo quindi rivolti alla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1538/2026) dimostrando che il Tribunale aveva commesso una grave svista: la documentazione clinica aggiornata (report ULSS, piano terapeutico e quadro clinico completo) era già stata regolarmente depositata.

Il risultato

La Corte di Cassazione ha accolto in pieno il nostro ricorso, stabilendo un principio chiaro:

  • I documenti medici ignorati erano decisivi per dimostrare la vulnerabilità del richiedente.
  • I giudici avrebbero dovuto valutare la condizione di salute del cittadino straniero e verificare le tutele disponibili nel suo Paese d’origine per persone con quella specifica disabilità.

La sentenza è stata annullata e la causa tornerà in Tribunale per essere riesaminata correttamente.

Hai visto rigettata la tua domanda di protezione o hai dubbi sulla tua pratica?

Spesso un’analisi approfondita degli atti può fare la differenza tra un rigetto e il riconoscimento dei tuoi diritti.

Superamento degli automatismi ostativi e valutazione della pericolosità concreta

penale - studio legale Tacchi Venturi

La pronuncia del Tribunale di Venezia in esame si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale (sent. 88/2023) e dalla Cassazione (sent. 6987/2024), ribadendo l’illegittimità di ogni automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali.

Il nucleo della decisione risiede nel superamento della “presunzione assoluta” di pericolosità sociale ex art. 4, co. 3, d.lgs. 286/1998, anche per reati gravi come lo spaccio di stupefacenti o i delitti contro il patrimonio. I giudici chiariscono che la pubblica amministrazione non può limitarsi al dato formale della condanna, ma deve operare un bilanciamento proporzionato tra l’esigenza di sicurezza pubblica e il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU.

Nel caso di specie, nonostante il ricorrente vantasse plurimi precedenti (furto, resistenza, evasione), il Tribunale ha valorizzato il principio dell’attualità: il lungo tempo trascorso dai reati (oltre otto anni), l’esito positivo del percorso rieducativo e la stabile integrazione lavorativa dimostrata tra il 2023 e il 2025 hanno neutralizzato l’indice di pericolosità. La sentenza conferma dunque che l’inserimento sociale e la condotta riparativa prevalgono sulla “macchia” del casellario, rendendo il diniego del titolo di soggiorno una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al sacrificio dei diritti fondamentali del cittadino straniero.

 

Riconoscimento della protezione speciale di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 per rischio trattamenti inumani o degradanti

Il Tribunale di Trieste con decreto ex art. 35bis d.lgs. 25/2008 sub RG 1503/2021 ha accolto la domanda di protezione formulata dal richiedente, originario della Bosnia Erzegovina, ed ha rilasciato nei suoi confronti un permesso di soggiorno per protezione speciale.

L’Autorità ha, infatti, ritenuto applicabile al caso di specie la protezione di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 ritenendo che l’istante, se rimpatriato, correrebbe il rischio di esser sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d’origine. Invero, il richiedente risultava aver riportato numerose condanne per diversi reati commessi, sia in Italia che in Bosnia. Quest’ultima, in particolare, aveva emesso un mandato di arresto europeo, in data 18.08.2021, ma la richiesta di estradizione era stata negata dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza nr. 55/22 AGI Estr. dopo un’attenta disamina delle condizioni dello specifico istituto detentivo dove verrebbe collocato l’istante, nonché il trattamento riservato ai detenuti in Bosnia.

Anche il Collegio triestino ha condiviso le preoccupazioni già espresse dalla Corte circa la possibilità che l’istante in caso di reimpatrio e relativo arresto sia sottoposto a una detenzione dura e pericolosa per la vita.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nel settembre 2021 ha, infatti, pubblicato un rapporto, stilato sulla base di una visita ad hoc, in cui si indica che il maltrattamento dei detenuti delle carceri della Bosnia Erzegovina rimane un problema estremamente diffuso e grave. Le denunce di maltrattamenti fisici ai danni di persone detenute da parte di agenti di polizia, in particolare della Polizia cantonale di Sarajevo, sono in costante aumento: schiaffi, pugni, calci e colpi con manganelli e calci di armi d’ordinanza inflitti dagli agenti di polizia a sospettati di reati, sia al momento dell’arresto che durante l’interrogatorio, supportati da prove mediche.[1]

Spesso, inoltre, accade che i detenuti in attesa di giudizio abbiano continuato a essere rinchiusi nelle loro celle per più di 22 ore al giorno, per mesi, senza alcuna attività utile ed in assenza (pressoché totale) di progressi nell’assistenza sanitaria ai detenuti in attesa di giudizio. Tra le principali problematiche relative ai diritti umani figurano segnalazioni attendibili di torture o trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti inflitti ai detenuti da parte della polizia; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita, in relazione alle quali il governo non ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso tali violazioni.[2]

Il Collegio, pertanto, a seguito di un opportuno bilanciamento, ha ritenuto, da un lato, che le condizioni a cui verrebbe sottoposto il ricorrente comporterebbero la violazione dei più basilari diritti umani e, dall’altro, che i fatti di reato commessi in territorio italiano (la maggior parte più di 25 anni fa) non siano di una gravità tale da far venir meno il diritto del ricorrente all’ottenimento della protezione speciale.

[1] Report to the Government of Bosnia and Herzegovina on the ad hoc visit to Bosnia and Herzegovina carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 27 September 2021, 11 maggio 2023, https://rm.coe.int/1680ab30e9, consultato il 17.06.2025;

[2] US Department of State report 2024 Bosnia Herzegovina, https://2021 2025.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/bosnia-and herzegovina/ , data ultima verifica 18 giugno 2025

Reato di stalking: assoluzione in caso di “accusa enormemente ingigantita ad arte”

Con una recente sentenza, il Tribunale di Verona ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato ex art. 612-bis c.p., è indispensabile la prova rigorosa della reiterazione e del grave stato di timore nella vittima. Nel caso trattato dal nostro Studio, l’istruttoria ha dimostrato l’insussistenza di tali elementi, derubricando la vicenda a mera lite tra le parti. L’assoluzione con formula piena sottolinea l’importanza di distinguere le dinamiche conflittuali dai reali contesti persecutori.

 

Giornata della Memoria 2026

In occasione del Giorno della Memoria 2026, l’Ordine degli Avvocati di Verona, insieme alla Comunità Ebraica di Verona e all’Associazione Voci di Carta APS, promuove un importante momento di riflessione aperto alla cittadinanza.

📅 Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 17:30
📍 Auditorium della Chiesa SS. Apostoli – Verona

Andrà in scena il reading letterario con musica dal vivo:

“Destinatario sconosciuto – ovvero Finché vita non vi separi”,
tratto dall’opera di K.K. Taylor

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Opposizione all’espulsione: la prevalenza dei legami familiari e della normativa sovranazionale

Il Giudice di Pace di Verona annulla un decreto di espulsione: il diritto alla vita privata e familiare resiste alle riforme legislative.

Una recente pronuncia del Giudice di Pace di Verona torna a fare chiarezza sulla gerarchia delle fonti in materia di immigrazione, annullando un decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino marocchino per presunta pericolosità sociale.

Il cuore della vicenda: vita familiare vs sicurezza

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Diritto all’unità familiare vs. Immigrazione clandestina

La svolta del Tribunale di Verona dopo il caso Kinsa.

“Il Tribunale di Verona ha assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 110 c.p. e 12, comma 3, lett. b) e d) d.lgs. 286/1998 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo la scriminante dello stato di necessità.

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Il diritto all’oblio dopo la Sentenza della Corte di Cassazione 19681/2019

Google ed il diritto all'oblio

Pacifica è la rilevanza costituzionale del diritto all’oblio quanto del diritto di cronaca ma quando è il diritto ad essere dimenticato, può essere invocato?

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.19681 del 2019, ha stabilito che “la rievocazione di vicende personali ormai dimenticate dal pubblico, trova giustificazione nel diritto di cronaca soltanto se siano recentemente accaduti fatti che trovino diretto collegamento con quelle vicende, rinnovandone l’attualità”. In particolare, la “diffusione di notizie personali in una determinata epoca ed in un determinato contesto non legittima, di per sé, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo, in una situazione del tutto diversa e priva di collegamento col passato. In altre parole, il lungo tempo trascorso tra i due eventi fa sì che non possa ritenersi il fatto oggi divulgato come un fatto reso noto direttamente dall’interessato”.

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Il punto sul cumulo dei termini di sospensione da “Coronavirus” al procedimento di adesione

Termine processuale

Due interventi del legislatore e due circolari ministeriali non chiariscono il dubbio sul cumulo.

NOTA: il presente contributo è aggiornato al 23 aprile 2020

Successivamente al D.L. 11/2020 è stato pubblicato un ulteriore D.L., il 18/2020 oltre a due circolari dell’Agenzia delle Entrate (la n. 6/E e la n. 10/E del 2020).

Questi interventi normativi e interpretativi hanno dissipato il dubbio, sorto inizialmente, circa l’applicazione dei termini di sospensione processuale (dall’8 marzo all’11 maggio) anche al processo tributario.

Ciononostante, le norme e le circolari  sopra richiamate hanno creato un’ulteriore apprensione nei professionisti in quanto non hanno chiarito se i 90 giorni -in cui dovrebbe svolgersi il procedimento di adesione (ex art. 6 D.Lgs. 218/1997)- siano oggetto della sospensione prevista dall’art. 83 del D.L. 18/2020 ovvero dall’8 marzo all’11 maggio.

Secondo alcuni interpreti, infatti, la disciplina contenuta dall’art 83, co. 2, riguarda esclusivamente termini di natura processuale, conseguentemente, non può trovare applicazione all’accertamento con adesione, in quanto tale istituto ha natura amministrativa.

La Circolare n. 6/2020 ha invece espresso un parere favorevole al cumulo.

Chiaramente, l’orientamento dell’Agenzia è utile ma non decisivo alla soluzione del problema in quanto l’eventuale inammissibilità di un ricorso presentato oltre i termini è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. In breve, anche se controparte (rectius l’Amministrazione finanziaria) non sollevasse la questione, il Giudice di merito o di legittimità, potrebbe rilevarlo autonomamente.

Per inquadrare correttamente il problema è necessario fare un breve excursus.

L’accertamento con adesione è stato introdotto con il D.lgs. 218/1997 e prevede la possibilità di un “confronto” con l’Amministrazione Finanziaria prima (art. 6. comma 1) o dopo la notifica di un atto impositivo (art. 6 comma 2).

La distinzione non è di poco conto ed è decisiva per il prosieguo dell’analisi.

All’epoca, l’Amministrazione Finanziaria, in assenza di norme sul punto, si era espressa in senso favorevole al cumulo dei 90 giorni previsti per l’adesione e della sospensione feriale dei termini (Circ. MEF, n. 235/1997; Ris. MEF, n. 159/1999; Circ. n. 65/E del 2001).

Se non che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11632 del 05/06/2015 ha ritenuto che il procedimento di adesione abbia natura amministrativa e quindi i relativi termini non siano oggetto della sospensione feriale.

Il Legislatore ha quindi emanato l’art. 7 quater comma 18 D.L. 193/2016 stabilendo: “i termini di sospensione   relativi   alla   procedura   di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attivita’ giurisdizionale”.

Con tale intervento, gli effetti dell’Ordinanza della Corte di Cassazione sopra accennata potevano dirsi annullati.

Torniamo dunque alla decisone che ci occupa: la sospensione processuale prevista dal D.L. 18/2020 si applica al procedimento di mediazione?

Molti osservatori invocano un ulteriore intervento del legislatore per risolvere il dubbio.

A parere di chi scrive, la soluzione, favorevole al cumulo, è nella ratio legis dell’art. 83 (se il legislatore, per evitare contagi, ha voluto sospendere le udienze perché avrebbe dovuto consentire gli incontri presso gli Uffici?) ma soprattutto nella natura del procedimento di adesione.

Tale natura è senza dubbio amministrativa se l’adesione si attiva in seguito a “accessi, ispezioni o verifiche” di cui al comma 1 dell’art. 6.

L’adesione assume invece carattere processuale se attivata ai sensi del comma 2 che riporto per comodità “il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui agli articoli 5 e 5-ter, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”.

A sommesso parere dello scrivente, quindi, dopo la notifica dell’atto impositivo si apre una fase processuale (disciplinata dal D.Lgs. 546/1992) che rimane tale anche in caso di attivazione del procedimento di adesione.

In quest’ottica, l’ordinanza n. 11632/2015 aveva, semplicemente, espresso un principio sbagliato.

Tuttavia, il consiglio pratico, improntato alla prudenza ed alla massima tutela del cliente, è quello di non ritenere applicabile la sospensione feriale ai 90 giorni previsti per l’adesione per non incorrere, magari tra molti anni, nella tagliola dell’inammissibilità.

Avv. Pietro Tacchi Venturi

L’emergenza Corona virus ferma anche la Giustizia tributaria?

Corona Covid-19

Il D.M. che dovrebbe essere pubblicato a breve integra ed interpreta il D.M. 11/2020 e chiarisce l’esatto ambito applicativo della sospensione.

Circola in queste ore una bozza di decreto ministeriale che integra ed interpreta il D.M. 11/2020.
L’indomani dell’emanazione di tale testo di legge si era posto l’interrogativo se la sospensione ivi prevista si applicasse anche a tutte le scadenze connesse ai procedimenti tributari e non solo quelli connessi alle udienze che ricadevano nel periodo intercorrente tra l’8 e il 22 marzo.
La stampa specializzata si era espressa sia in senso positivo che negativo.
Effettivamente entrambe le interpretazioni poggiano su argomenti validi.

In senso favorevole all’applicazione di una sospensione generalizzata:

  1. Il comma 1 stabilisce il rinvio d’ufficio delle udienze previste tra l’8 e il 22 marzo dei procedimenti civili e penali. Il comma secondo sancisce la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti di cui al primo comma. Il termine “procedimento” è più ampio del termine “processo” e non può che fare riferimento in generale a tutti i termini relativi al rito tributario. Nel caso del rito tributario, ad esempio, il D.M. avrebbe sospeso anche i termini per la notifica del ricorso a controparte o la costituzione in giudizio (al pari di quanto avviene durante la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto).
  2. La ratio sottesa al D.M. è quella di “bloccare” tutti i procedimenti ed i processi sia per evitare assembramenti nelle aule di giustizia, sia per consentire agli operatori giuridici di rispettare le norme poste dal decreto (quindi non ricevere clienti o muoversi per adempimenti vari).

In senso negativo:

  1. Il secondo comma dell’art. 1 sancisce espressamente che “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1” e pertanto fa riferimento solo ai procedimenti relativi alle udienze ricadenti nel periodo di sospensione.
  2. Il rito tributario è quasi interamente telematico (restano esclusi i procedimenti incardinati prima dell’1 luglio 2019) e quindi non ricorre l’esigenza di evitare la circolazione dei professionisti per gli adempimenti connessi.

L’equivoco nasce dall’infelice tecnica legislativa (procedimento/processo) cui però la bozza di D.M. (se verrà emanato nella versione nota allo scrivente) pone rimedio.
L’art. 74 del capo IV infatti elimina, al comma secondo sopra riportato, il riferimento ai “soli” procedimenti di cui al comma primo e quindi la sospensione si applica, senza ombra di dubbio a tutti i procedimenti.
Infine, appare molto utile la precisazione che:

quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.

Pertanto, se il termine per il deposito di documenti o memorie ricade nel periodo di sospensione, l’udienza dovrà essere rinviata al fine di consentirne il rispetto.