Superamento degli automatismi ostativi e valutazione della pericolosità concreta

penale - studio legale Tacchi Venturi

La pronuncia del Tribunale di Venezia in esame si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale (sent. 88/2023) e dalla Cassazione (sent. 6987/2024), ribadendo l’illegittimità di ogni automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali.

Il nucleo della decisione risiede nel superamento della “presunzione assoluta” di pericolosità sociale ex art. 4, co. 3, d.lgs. 286/1998, anche per reati gravi come lo spaccio di stupefacenti o i delitti contro il patrimonio. I giudici chiariscono che la pubblica amministrazione non può limitarsi al dato formale della condanna, ma deve operare un bilanciamento proporzionato tra l’esigenza di sicurezza pubblica e il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU.

Nel caso di specie, nonostante il ricorrente vantasse plurimi precedenti (furto, resistenza, evasione), il Tribunale ha valorizzato il principio dell’attualità: il lungo tempo trascorso dai reati (oltre otto anni), l’esito positivo del percorso rieducativo e la stabile integrazione lavorativa dimostrata tra il 2023 e il 2025 hanno neutralizzato l’indice di pericolosità. La sentenza conferma dunque che l’inserimento sociale e la condotta riparativa prevalgono sulla “macchia” del casellario, rendendo il diniego del titolo di soggiorno una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al sacrificio dei diritti fondamentali del cittadino straniero.

 

Riconoscimento della protezione speciale di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 per rischio trattamenti inumani o degradanti

Il Tribunale di Trieste con decreto ex art. 35bis d.lgs. 25/2008 sub RG 1503/2021 ha accolto la domanda di protezione formulata dal richiedente, originario della Bosnia Erzegovina, ed ha rilasciato nei suoi confronti un permesso di soggiorno per protezione speciale.

L’Autorità ha, infatti, ritenuto applicabile al caso di specie la protezione di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 ritenendo che l’istante, se rimpatriato, correrebbe il rischio di esser sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d’origine. Invero, il richiedente risultava aver riportato numerose condanne per diversi reati commessi, sia in Italia che in Bosnia. Quest’ultima, in particolare, aveva emesso un mandato di arresto europeo, in data 18.08.2021, ma la richiesta di estradizione era stata negata dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza nr. 55/22 AGI Estr. dopo un’attenta disamina delle condizioni dello specifico istituto detentivo dove verrebbe collocato l’istante, nonché il trattamento riservato ai detenuti in Bosnia.

Anche il Collegio triestino ha condiviso le preoccupazioni già espresse dalla Corte circa la possibilità che l’istante in caso di reimpatrio e relativo arresto sia sottoposto a una detenzione dura e pericolosa per la vita.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nel settembre 2021 ha, infatti, pubblicato un rapporto, stilato sulla base di una visita ad hoc, in cui si indica che il maltrattamento dei detenuti delle carceri della Bosnia Erzegovina rimane un problema estremamente diffuso e grave. Le denunce di maltrattamenti fisici ai danni di persone detenute da parte di agenti di polizia, in particolare della Polizia cantonale di Sarajevo, sono in costante aumento: schiaffi, pugni, calci e colpi con manganelli e calci di armi d’ordinanza inflitti dagli agenti di polizia a sospettati di reati, sia al momento dell’arresto che durante l’interrogatorio, supportati da prove mediche.[1]

Spesso, inoltre, accade che i detenuti in attesa di giudizio abbiano continuato a essere rinchiusi nelle loro celle per più di 22 ore al giorno, per mesi, senza alcuna attività utile ed in assenza (pressoché totale) di progressi nell’assistenza sanitaria ai detenuti in attesa di giudizio. Tra le principali problematiche relative ai diritti umani figurano segnalazioni attendibili di torture o trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti inflitti ai detenuti da parte della polizia; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita, in relazione alle quali il governo non ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso tali violazioni.[2]

Il Collegio, pertanto, a seguito di un opportuno bilanciamento, ha ritenuto, da un lato, che le condizioni a cui verrebbe sottoposto il ricorrente comporterebbero la violazione dei più basilari diritti umani e, dall’altro, che i fatti di reato commessi in territorio italiano (la maggior parte più di 25 anni fa) non siano di una gravità tale da far venir meno il diritto del ricorrente all’ottenimento della protezione speciale.

[1] Report to the Government of Bosnia and Herzegovina on the ad hoc visit to Bosnia and Herzegovina carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 27 September 2021, 11 maggio 2023, https://rm.coe.int/1680ab30e9, consultato il 17.06.2025;

[2] US Department of State report 2024 Bosnia Herzegovina, https://2021 2025.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/bosnia-and herzegovina/ , data ultima verifica 18 giugno 2025

Reato di stalking: assoluzione in caso di “accusa enormemente ingigantita ad arte”

Con una recente sentenza, il Tribunale di Verona ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato ex art. 612-bis c.p., è indispensabile la prova rigorosa della reiterazione e del grave stato di timore nella vittima. Nel caso trattato dal nostro Studio, l’istruttoria ha dimostrato l’insussistenza di tali elementi, derubricando la vicenda a mera lite tra le parti. L’assoluzione con formula piena sottolinea l’importanza di distinguere le dinamiche conflittuali dai reali contesti persecutori.

 

Giornata della Memoria 2026

In occasione del Giorno della Memoria 2026, l’Ordine degli Avvocati di Verona, insieme alla Comunità Ebraica di Verona e all’Associazione Voci di Carta APS, promuove un importante momento di riflessione aperto alla cittadinanza.

📅 Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 17:30
📍 Auditorium della Chiesa SS. Apostoli – Verona

Andrà in scena il reading letterario con musica dal vivo:

“Destinatario sconosciuto – ovvero Finché vita non vi separi”,
tratto dall’opera di K.K. Taylor

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Opposizione all’espulsione: la prevalenza dei legami familiari e della normativa sovranazionale

Il Giudice di Pace di Verona annulla un decreto di espulsione: il diritto alla vita privata e familiare resiste alle riforme legislative.

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Il cuore della vicenda: vita familiare vs sicurezza

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Diritto all’unità familiare vs. Immigrazione clandestina

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