Riconoscimento della protezione speciale di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 per rischio trattamenti inumani o degradanti

Il Tribunale di Trieste con decreto ex art. 35bis d.lgs. 25/2008 sub RG 1503/2021 ha accolto la domanda di protezione formulata dal richiedente, originario della Bosnia Erzegovina, ed ha rilasciato nei suoi confronti un permesso di soggiorno per protezione speciale.

L’Autorità ha, infatti, ritenuto applicabile al caso di specie la protezione di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 ritenendo che l’istante, se rimpatriato, correrebbe il rischio di esser sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d’origine. Invero, il richiedente risultava aver riportato numerose condanne per diversi reati commessi, sia in Italia che in Bosnia. Quest’ultima, in particolare, aveva emesso un mandato di arresto europeo, in data 18.08.2021, ma la richiesta di estradizione era stata negata dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza nr. 55/22 AGI Estr. dopo un’attenta disamina delle condizioni dello specifico istituto detentivo dove verrebbe collocato l’istante, nonché il trattamento riservato ai detenuti in Bosnia.

Anche il Collegio triestino ha condiviso le preoccupazioni già espresse dalla Corte circa la possibilità che l’istante in caso di reimpatrio e relativo arresto sia sottoposto a una detenzione dura e pericolosa per la vita.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nel settembre 2021 ha, infatti, pubblicato un rapporto, stilato sulla base di una visita ad hoc, in cui si indica che il maltrattamento dei detenuti delle carceri della Bosnia Erzegovina rimane un problema estremamente diffuso e grave. Le denunce di maltrattamenti fisici ai danni di persone detenute da parte di agenti di polizia, in particolare della Polizia cantonale di Sarajevo, sono in costante aumento: schiaffi, pugni, calci e colpi con manganelli e calci di armi d’ordinanza inflitti dagli agenti di polizia a sospettati di reati, sia al momento dell’arresto che durante l’interrogatorio, supportati da prove mediche.[1]

Spesso, inoltre, accade che i detenuti in attesa di giudizio abbiano continuato a essere rinchiusi nelle loro celle per più di 22 ore al giorno, per mesi, senza alcuna attività utile ed in assenza (pressoché totale) di progressi nell’assistenza sanitaria ai detenuti in attesa di giudizio. Tra le principali problematiche relative ai diritti umani figurano segnalazioni attendibili di torture o trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti inflitti ai detenuti da parte della polizia; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita, in relazione alle quali il governo non ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso tali violazioni.[2]

Il Collegio, pertanto, a seguito di un opportuno bilanciamento, ha ritenuto, da un lato, che le condizioni a cui verrebbe sottoposto il ricorrente comporterebbero la violazione dei più basilari diritti umani e, dall’altro, che i fatti di reato commessi in territorio italiano (la maggior parte più di 25 anni fa) non siano di una gravità tale da far venir meno il diritto del ricorrente all’ottenimento della protezione speciale.

[1] Report to the Government of Bosnia and Herzegovina on the ad hoc visit to Bosnia and Herzegovina carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 27 September 2021, 11 maggio 2023, https://rm.coe.int/1680ab30e9, consultato il 17.06.2025;

[2] US Department of State report 2024 Bosnia Herzegovina, https://2021 2025.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/bosnia-and herzegovina/ , data ultima verifica 18 giugno 2025

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