Diritto all’unità familiare vs. Immigrazione clandestina

La svolta del Tribunale di Verona dopo il caso Kinsa.

“Il Tribunale di Verona ha assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 110 c.p. e 12, comma 3, lett. b) e d) d.lgs. 286/1998 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo la scriminante dello stato di necessità.

Dalle intercettazioni è emerso che l’imputato, di origine nigeriana, era legato da un profondo vincolo affettivo alla persona offesa. L’uomo agiva spinto dalla preoccupazione per le sorti della ragazza, la quale versava in una situazione di oggettivo pericolo in Libia, poiché reclusa in una connection house e vittima di tratta.

Determinante per la decisione è stata la sentenza della Corte di Giustizia del 3 giugno 2025 (caso C-460/23, Kinsa). In forza del principio di tutela del diritto all’unità familiare (ex art. 7 Carta UE e art. 8 CEDU), la Corte ha stabilito che tale interesse deve essere necessariamente bilanciato con l’interesse pubblico al controllo delle frontiere.”

Questa pronuncia ha imposto un necessario superamento del filone giurisprudenziale che limitava l’applicabilità dello stato di necessità (art. 54 c.p.) alle sole situazioni di pericolo imminente e contingente, come il salvataggio in mare. Sulla scia di questo orientamento, dopo il Tribunale di Bologna (che ha assolto una madre congolese per l’ingresso della figlia e della nipote), anche il Tribunale di Verona ha confermato la sussistenza della scriminante per chi agisce per trarre in salvo una persona cara vittima di tratta.”

Art. 12 co. 3 lett. B e D d.lgs. 286/1998: il legame affettivo e la tutela dell’unità familiare giustificano lo stato di necessità ex art. 54 c.p.

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