Il 30.09.2026 con sentenza sub RG 10309/2024 il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato dal cittadino di origini bengalesi, al quale ha riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1.1 del Testo Unico Immigrazione (d.lgs.286 del 1998).
Con tale decisione il Tribunale ha ulteriormente chiarito il concetto di tutela della vita privata e familiare, affermato dalla Cassazione.
Infatti, su tale punto la Sezione I Civile della Suprema Corte con sentenza nr. 8400 del 23/3/2023, ha chiarito che “la valutazione circa l’esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va operata sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell’art. 19, co.1.1, d.lgs. 286/1998, trattandosi di misura di protezione che ha i contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria”; inoltre, “il giudizio di integrazione volto alla tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall’interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione” (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
I tre parametri di radicamento previsti dalla Legge 173/2020
Il Tribunale, nel caso di specie, ha sottolineato il fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge nr. 173/2020, sono stati introdotti i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l’interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) Legami familiari effettivi: espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) Inserimento socio-economico: si traduce nella necessità dell’accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) Durata del soggiorno e integrazione: si riconnette alla durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Le prove e i documenti decisivi per il rilascio del permesso
Nello specifico i contratti, le buste, l’aumento retributivo e la CU prodotti dal ricorrente, unitamente all’estratto conto previdenziale, alla residenza sul territorio italiano, al corso di lingua italiana frequentato e all’assenza di precedenti penali risultante dal Certificato del casellario giudiziale, hanno garantito al ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.


