Omessa compilazione del quadro RW e sottrazione fraudolenta di beni – Per la Cassazione non c’è automatismo.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con la sentenza n. 20649 (udienza del 5 febbraio 2025) ha chiarito quando le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW possono rilevare ai fini dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000.

La vicenda. L’Agenzia delle Entrate aveva intimato a due coniugi il pagamento di euro 1.753.906,95 a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 5 D.L. 167/1990, per l’omessa compilazione del quadro RW. Dopo la ricezione dell’avviso, i coniugi avevano trasferito alcuni beni al figlio e il GIP aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente, ipotizzando il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro e il Pubblico Ministero ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte, sostenendo che la sanzione RW sarebbe collegata all’evasione delle imposte dirette in virtù della presunzione dell’art. 12, comma 2, D.L. 78/2009.

La decisione. Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso non è fondato, per tre ragioni:

  • il quadro RW è un mero strumento di comunicazione ai fini della determinazione del reddito: l’eventuale evasione non deriva dalla sua mancata compilazione, ma dall’inadempimento degli obblighi fiscali (così già Cass. pen., Sez. 3, n. 19660/2012 e la giurisprudenza civile);
  • l’art. 11 presuppone un debito per imposte sui redditi o IVA (o per interessi e sanzioni relativi a tali imposte); la sanzione per l’omesso quadro RW, riferibile al patrimonio e non al reddito, non ha una diretta connessione con tale obbligazione;
  • la presunzione di evasione dell’art. 12 D.L. 78/2009 non cambia la conclusione: la sanzione RW rileva solo se viene contestato l’omesso versamento dell’IRPEF e sono compiuti atti dispositivi fraudolenti idonei a ostacolare la riscossione coattiva. L’evasione, inoltre, deve essere determinabile nel suo concreto ammontare, come confermato dalla soglia di punibilità di 50.000 euro.

Il secondo motivo (la natura fraudolenta dei trasferimenti al figlio) è dichiarato assorbito e, comunque, inammissibile: si tratta di una critica di fatto, preclusa dall’art. 325 c.p.p., che per le misure cautelari reali consente il ricorso solo per violazione di legge.

Considerazioni conclusive. A parere di chi scrive, la soluzione è condivisibile: l’art. 11 tutela la garanzia del credito erariale derivante da imposte sui redditi e IVA, non qualunque pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione. La pronuncia, tuttavia, non è un “via libera” per il contribuente: se l’Ufficio contesta, avvalendosi della presunzione ex art. 12 D.L. 78/2009, maggiori imposte dirette, e sussistono atti fraudolenti, il reato può configurarsi. Il consiglio pratico è quindi di verificare se l’avviso riguardi la sola sanzione dichiarativa o anche le imposte, e di valutare con prudenza gli atti dispositivi compiuti dopo la notifica.

Sul tema della presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 si rimanda anche al precedente contributo sulla sua irretroattività.

Link

D.L. 167/1990 (artt. 4 e 5): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167

D.Lgs. 74/2000 (art. 11): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74

D.L. 78/2009 (art. 12): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78

Riconoscimento della PROTEZIONE SPECIALE. CRITERI GUIDA secondo la giurisprudenza attuale: legami famigliari, lavoro, integrazione

Il 30.09.2026 con sentenza sub RG 10309/2024 il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato dal cittadino di origini bengalesi, al quale ha riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.1.1 del Testo Unico Immigrazione (d.lgs.286 del 1998).

Con tale decisione il Tribunale ha ulteriormente chiarito il concetto di tutela della vita privata e familiare, affermato dalla Cassazione.

Infatti, su tale punto la Sezione I Civile della Suprema Corte con sentenza nr. 8400 del 23/3/2023,  ha chiarito che “la valutazione circa l’esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va operata sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell’art. 19, co.1.1, d.lgs. 286/1998, trattandosi di misura di protezione che ha i contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria”; inoltre, “il giudizio di integrazione volto alla tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall’interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione” (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).

I tre parametri di radicamento previsti dalla Legge 173/2020

Il Tribunale, nel caso di specie, ha sottolineato il fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge nr. 173/2020, sono stati introdotti i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l’interesse alla tutela della vita privata e familiare:

a) Legami familiari effettivi: espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza;

b) Inserimento socio-economico: si traduce nella necessità dell’accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;

c) Durata del soggiorno e integrazione: si riconnette alla durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Le prove e i documenti decisivi per il rilascio del permesso

Nello specifico i contratti, le buste, l’aumento retributivo e la CU prodotti dal ricorrente, unitamente all’estratto conto previdenziale, alla residenza sul territorio italiano, al corso di lingua italiana frequentato e all’assenza di precedenti penali risultante dal Certificato del casellario giudiziale, hanno garantito al ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

 

Maltrattamenti in famiglia e minori: normale sviluppo psico-fisico e ascolto della violenza

Con la recente sentenza n. 13508 del 14 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dei maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore.
In particolare, la Corte ha chiarito che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dall’art. 572, comma 2, c.p., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio riconducibile alla condotta maltrattante.

È invece necessario che il numero, la gravità e la ricorrenza degli episodi ai quali il minore assiste siano tali da far ritenere concretamente sussistente il rischio di una compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
La valutazione deve quindi tenere conto, indipendentemente dall’età del minore, dell’insieme degli episodi cui viene esposto, considerando la loro gravità, il contesto nel quale si verificano, le modalità della condotta e la loro reiterazione. Tali elementi devono essere idonei a incidere sull’equilibrio psico-fisico del minore stesso.
Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda le modalità attraverso le quali il minore può percepire la condotta violenta.
La Corte ha, infatti, precisato che non è necessaria la presenza fisica del minore nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti maltrattanti. È sufficiente che il minore possa percepirli anche soltanto per via uditiva.

Ne consegue che la tutela penale può operare anche nelle situazioni, tutt’altro che infrequenti, in cui il minore si trovi in un’altra stanza dell’abitazione e percepisca, attraverso le grida, i rumori o altre manifestazioni sonore, gli atti di violenza posti in essere nei confronti di un familiare.

Rapina in un supermercato: quando scatta il reato consumato e non il semplice tentativo?

La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 45 del 2026 ha recentemente fatto chiarezza su un confine legale molto sottile, ma decisivo, per le sorti di un processo: la differenza tra rapina consumata (art. 628 c.p.) e tentata rapina (artt. 56 e 628 c.p.).

Il caso nasce da un dubbio sollevato dal Tribunale di Firenze: è giusto punire con la stessa gravità chi riesce a scappare con la refurtiva e chi viene bloccato subito dopo aver preso un oggetto, se entrambi usano violenza? La Consulta ha risposto con fermezza: sì, è legittimo. Ecco perché questa decisione cambia il modo di interpretare i furti che finiscono in aggressione.

La rapina impropria si verifica quando una persona, subito dopo aver sottratto un bene (ad esempio, merce dagli scaffali di un supermercato), usa violenza o minaccia per:

– Assicurarsi il possesso della cosa appena presa.

– Garantirsi l’impunità e fuggire.

Secondo i giudici di Firenze, se il ladro viene costantemente puntato e controllato dall’addetto alla sicurezza, non ha mai davvero ottenuto il controllo autonomo della merce. Per questo motivo, la difesa sosteneva si trattasse solo di un tentativo di rapina (pena più lieve) e non di un reato consumato (pena piena).

La Corte ha respinto i dubbi di incostituzionalità e ha fissato un principio chiarissimo. La rapina punisce l’offesa contemporanea al patrimonio e alla persona. Nella rapina impropria non importa se il ladro sia riuscito a diventare il “proprietario” di fatto della merce. Conta il fatto che abbia aggredito qualcuno subito dopo il furto. Se la violenza serve a fuggire, il reato è già pieno e consumato, anche se la refurtiva viene abbandonata sul posto.

Se un soggetto nasconde della merce sotto la giacca in un negozio e, una volta scoperto alla cassa dal personale, reagisce con spintoni o minacce per fuggire, risponde di rapina impropria consumata.

Non si può invocare la tesi del “tentativo” dicendo: “Ma i vigilantes mi hanno guardato tutto il tempo e non sono uscito dal negozio”. La sottrazione materiale del bene, unita alla violenza immediata, fa scattare la massima gravità del reato.

Il tentativo di rapina impropria resta configurabile solo in un caso: se il ladro usa violenza mentre sta ancora cercando di afferrare l’oggetto, senza essere riuscito nemmeno a toccarlo o spostarlo.

La qualificazione giuridica di un reato può stravolgere l’esito di un procedimento penale e l’entità della pena. Il nostro Studio Legale offre assistenza e difesa penale specializzata, analizzando ogni dettaglio del caso concreto per garantire la migliore strategia difensiva.

 

Concordato in appello: cos’è e perché la Cassazione tutela l’accordo sulla pena

Il concordato in appello (disciplinato dall’art. 599-bis c.p.p.) è uno strumento strategico e molto frequente nei processi di secondo grado. In parole semplici, permette a difesa e accusa di accordarsi per ridefinire la pena, trovando un punto d’incontro.

Cosa succede in pratica? La difesa rinuncia ad alcuni motivi di appello e, in cambio, si concorda una sanzione più favorevole o rimodulata per l’imputato. Tuttavia, questo accordo non è vincolante per i giudici della Corte d’Appello, che hanno sempre l’ultima parola.

Ma cosa succede se i giudici decidono di rifiutare l’accordo? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fissato un principio fondamentale a tutela del cittadino.Spesso i giudici d’appello decidono i processi analizzando solo i documenti scritti, senza la presenza fisica di avvocati e procuratori (la cosiddetta trattazione scritta).

La Cassazione ha chiarito che, se le parti presentano una proposta di concordato sulla pena, la Corte d’Appello non può semplicemente ignorarla o respingerla nel segreto della camera di consiglio.

Se i giudici decidono di non accogliere l’accordo, hanno l’obbligo di:

– Fissare un’udienza in presenza (pubblica o in camera di consiglio).

– Garantire la partecipazione fisica delle parti (avvocato e pubblico ministero).

– Permettere una discussione orale per dare la possibilità di ridiscutere i motivi o riproporre un nuovo accordo.

La Suprema Corte ha stabilito che la sentenza d’appello è nulla se i giudici rifiutano il concordato senza convocare le parti in udienza. Questo principio è importantissimo: il diritto al confronto orale (il principio del contraddittorio) è sacro. I giudici non possono liquidare una richiesta di accordo sulla pena con un semplice provvedimento scritto, ma devono dare alla difesa la possibilità di parlare e di argomentare le proprie ragioni di persona.

Il concordato in appello è un’opportunità processuale complessa, che richiede una valutazione strategica approfondita del caso e una negoziazione mirata con la Procura Generale. Una scelta corretta può fare una differenza enorme sulla pena finale.

 

Documenti medici ignorati dal Tribunale? La Cassazione ci dà ragione e riapre il caso

Capita purtroppo che la domanda di protezione speciale venga rigettata per un errore di valutazione, sostenendo che “mancano le prove” o la documentazione medica non è aggiornata. Ma cosa succede se quei documenti erano già presenti negli atti?

È quello che è successo a un nostro assistito. Il Tribunale aveva respinto la sua richiesta di protezione speciale ritenendo che non ci fosse una certificazione sanitaria recente sulla sua salute.

Ci siamo quindi rivolti alla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1538/2026) dimostrando che il Tribunale aveva commesso una grave svista: la documentazione clinica aggiornata (report ULSS, piano terapeutico e quadro clinico completo) era già stata regolarmente depositata.

Il risultato

La Corte di Cassazione ha accolto in pieno il nostro ricorso, stabilendo un principio chiaro:

  • I documenti medici ignorati erano decisivi per dimostrare la vulnerabilità del richiedente.
  • I giudici avrebbero dovuto valutare la condizione di salute del cittadino straniero e verificare le tutele disponibili nel suo Paese d’origine per persone con quella specifica disabilità.

La sentenza è stata annullata e la causa tornerà in Tribunale per essere riesaminata correttamente.

Hai visto rigettata la tua domanda di protezione o hai dubbi sulla tua pratica?

Spesso un’analisi approfondita degli atti può fare la differenza tra un rigetto e il riconoscimento dei tuoi diritti.

Superamento degli automatismi ostativi e valutazione della pericolosità concreta

penale - studio legale Tacchi Venturi

La pronuncia del Tribunale di Venezia in esame si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale (sent. 88/2023) e dalla Cassazione (sent. 6987/2024), ribadendo l’illegittimità di ogni automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali.

Il nucleo della decisione risiede nel superamento della “presunzione assoluta” di pericolosità sociale ex art. 4, co. 3, d.lgs. 286/1998, anche per reati gravi come lo spaccio di stupefacenti o i delitti contro il patrimonio. I giudici chiariscono che la pubblica amministrazione non può limitarsi al dato formale della condanna, ma deve operare un bilanciamento proporzionato tra l’esigenza di sicurezza pubblica e il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU.

Nel caso di specie, nonostante il ricorrente vantasse plurimi precedenti (furto, resistenza, evasione), il Tribunale ha valorizzato il principio dell’attualità: il lungo tempo trascorso dai reati (oltre otto anni), l’esito positivo del percorso rieducativo e la stabile integrazione lavorativa dimostrata tra il 2023 e il 2025 hanno neutralizzato l’indice di pericolosità. La sentenza conferma dunque che l’inserimento sociale e la condotta riparativa prevalgono sulla “macchia” del casellario, rendendo il diniego del titolo di soggiorno una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al sacrificio dei diritti fondamentali del cittadino straniero.

 

Riconoscimento della protezione speciale di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 per rischio trattamenti inumani o degradanti

Il Tribunale di Trieste con decreto ex art. 35bis d.lgs. 25/2008 sub RG 1503/2021 ha accolto la domanda di protezione formulata dal richiedente, originario della Bosnia Erzegovina, ed ha rilasciato nei suoi confronti un permesso di soggiorno per protezione speciale.

L’Autorità ha, infatti, ritenuto applicabile al caso di specie la protezione di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998 ritenendo che l’istante, se rimpatriato, correrebbe il rischio di esser sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d’origine. Invero, il richiedente risultava aver riportato numerose condanne per diversi reati commessi, sia in Italia che in Bosnia. Quest’ultima, in particolare, aveva emesso un mandato di arresto europeo, in data 18.08.2021, ma la richiesta di estradizione era stata negata dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza nr. 55/22 AGI Estr. dopo un’attenta disamina delle condizioni dello specifico istituto detentivo dove verrebbe collocato l’istante, nonché il trattamento riservato ai detenuti in Bosnia.

Anche il Collegio triestino ha condiviso le preoccupazioni già espresse dalla Corte circa la possibilità che l’istante in caso di reimpatrio e relativo arresto sia sottoposto a una detenzione dura e pericolosa per la vita.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) nel settembre 2021 ha, infatti, pubblicato un rapporto, stilato sulla base di una visita ad hoc, in cui si indica che il maltrattamento dei detenuti delle carceri della Bosnia Erzegovina rimane un problema estremamente diffuso e grave. Le denunce di maltrattamenti fisici ai danni di persone detenute da parte di agenti di polizia, in particolare della Polizia cantonale di Sarajevo, sono in costante aumento: schiaffi, pugni, calci e colpi con manganelli e calci di armi d’ordinanza inflitti dagli agenti di polizia a sospettati di reati, sia al momento dell’arresto che durante l’interrogatorio, supportati da prove mediche.[1]

Spesso, inoltre, accade che i detenuti in attesa di giudizio abbiano continuato a essere rinchiusi nelle loro celle per più di 22 ore al giorno, per mesi, senza alcuna attività utile ed in assenza (pressoché totale) di progressi nell’assistenza sanitaria ai detenuti in attesa di giudizio. Tra le principali problematiche relative ai diritti umani figurano segnalazioni attendibili di torture o trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti inflitti ai detenuti da parte della polizia; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita, in relazione alle quali il governo non ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso tali violazioni.[2]

Il Collegio, pertanto, a seguito di un opportuno bilanciamento, ha ritenuto, da un lato, che le condizioni a cui verrebbe sottoposto il ricorrente comporterebbero la violazione dei più basilari diritti umani e, dall’altro, che i fatti di reato commessi in territorio italiano (la maggior parte più di 25 anni fa) non siano di una gravità tale da far venir meno il diritto del ricorrente all’ottenimento della protezione speciale.

[1] Report to the Government of Bosnia and Herzegovina on the ad hoc visit to Bosnia and Herzegovina carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 27 September 2021, 11 maggio 2023, https://rm.coe.int/1680ab30e9, consultato il 17.06.2025;

[2] US Department of State report 2024 Bosnia Herzegovina, https://2021 2025.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/bosnia-and herzegovina/ , data ultima verifica 18 giugno 2025

Reato di stalking: assoluzione in caso di “accusa enormemente ingigantita ad arte”

Con una recente sentenza, il Tribunale di Verona ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato ex art. 612-bis c.p., è indispensabile la prova rigorosa della reiterazione e del grave stato di timore nella vittima. Nel caso trattato dal nostro Studio, l’istruttoria ha dimostrato l’insussistenza di tali elementi, derubricando la vicenda a mera lite tra le parti. L’assoluzione con formula piena sottolinea l’importanza di distinguere le dinamiche conflittuali dai reali contesti persecutori.

 

Giornata della Memoria 2026

In occasione del Giorno della Memoria 2026, l’Ordine degli Avvocati di Verona, insieme alla Comunità Ebraica di Verona e all’Associazione Voci di Carta APS, promuove un importante momento di riflessione aperto alla cittadinanza.

📅 Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 17:30
📍 Auditorium della Chiesa SS. Apostoli – Verona

Andrà in scena il reading letterario con musica dal vivo:

“Destinatario sconosciuto – ovvero Finché vita non vi separi”,
tratto dall’opera di K.K. Taylor

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