La pronuncia del Tribunale di Venezia in esame si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale (sent. 88/2023) e dalla Cassazione (sent. 6987/2024), ribadendo l’illegittimità di ogni automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali. Il nucleo della decisione risiede nel superamento della “presunzione assoluta” di pericolosità sociale ex art. 4, co. 3, d.lgs. 286/1998, anche per reati gravi come lo spaccio di stupefacenti o i delitti contro il patrimonio. I giudici chiariscono che la pubblica amministrazione non può limitarsi al dato formale della condanna, ma deve operare un bilanciamento proporzionato tra l’esigenza di sicurezza pubblica e il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU.
Nel caso di specie, nonostante il ricorrente vantasse plurimi precedenti (furto, resistenza, evasione), il Tribunale ha valorizzato il principio dell’attualità: il lungo tempo trascorso dai reati (oltre otto anni), l’esito positivo del percorso rieducativo e la stabile integrazione lavorativa dimostrata tra il 2023 e il 2025 hanno neutralizzato l’indice di pericolosità. La sentenza conferma dunque che l’inserimento sociale e la condotta riparativa prevalgono sulla “macchia” del casellario, rendendo il diniego del titolo di soggiorno una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al sacrificio dei diritti fondamentali del cittadino straniero.

