La svolta del Tribunale di Verona dopo il caso Kinsa.
“Il Tribunale di Verona ha assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 110 c.p. e 12, comma 3, lett. b) e d) d.lgs. 286/1998 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo la scriminante dello stato di necessità.
L’avv. Passarin discuterà della tutela dell’ambiente presentando un intervento dal titolo: “Criminalizzare il pericolo: la tutela penale dell’ambiente tra precauzione e riparazione”. Interveranno anche molte altre figure di rilievo nell’ambito della tutela dell’ambiente, tra cui il Prof. Avv. Juan Maria Rodriguez Estèvez dell’Universidad Austral di Buenos Aires.
Lo scorso 18 marzo, l’avv. Giorgio Passarin dello Studio Legale Tacchi Venturi ha partecipato al convegno sulla Cooperazione Giudiziaria Internazionale tra Italia e Stati Uniti organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Padova. Tra le tematiche affrontate durante la giornata di formazione, alla presenza delle Forze dell’Ordine italiane e statunitensi, le modalità giuridiche di cooperazione giudiziaria sulla base del Trattato di Washington nonchè le relazioni di agenti della DEA sulle modalità investigative e di cooperazione investigativa tra forze internazionali nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, di reclutamento terroristico ed alla criminalità organizzata nazionale e transnazionale. Su tutte le tematiche affrontate è emersa l’importanza della tecnologia per il tracciamento delle comunicazioni nonchè del controllo dei flussi di denaro utilizzati per finanziare le attività illecite svolte tra i confini.
La relazione dell’Avv. Passarin si è incentrata sulla normativa italiana che tutela le donne vittima di maltrattamenti e stalking, spiegando quali sono le tecniche di prevenzione e, soprattutto, i segnali che fanno preludere ad un rischio concreto per la donna oggetto di tali condotte, anche dimostrando come la normativa esaminata sia oggetto di pronta ed effettiva applicazione da parte della Magistratura. La tematica ha suscitato il vivo interesse dei soci, che hanno partecipato alla discussione con numerose domande ed interventi.
Si tratta infatti di un tema che necessita di essere sempre più divulgato e discusso dalla comunità intera, anche e soprattutto in quanto la sensibilizzazione circa la necessità di contrastare questi comportamenti deve sicuramente partire dalle Istituzioni, ma abbisogna della collaborazione di ogni singolo cittadino. Dalla presa di coscienza e dalla sensibilizzazione sull’importanza della problematica parte lo sviluppo di una cultura condivisa di tutela della donna in quanto tale da tali condotte violente ed inaccettabili.
Stalking configurabile anche nei rapporti di vicinato?
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte interviene sul confine di rilevanza penale di condotte c.d. “disturbanti” che, ove poste in essere con determinate caratteristiche possono sconfinare dalla mera ipotesi civilistica di atti emulativi, assumendo la qualifica di veri e propri atti persecutori idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., facendo particolare riferimento alla distinzione tra mero “movente” ed effettivo elemento soggettivo doloso.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto di accogliere il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, per l’effetto rinviando ad altra sezione della Corte d’appello per un nuovo esame.
Nel dettaglio, verranno analizzate le problematiche che dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato con riferimento alla c.d. prova dell’elusione fraudolenta del modello organizzativo come elemento esimente che permette all’ente di andare esente da responsabilità ex d.lgs 231/2001, il ruolo svolto dall’organismo di vigilanza e dal sistema disciplinare come elementi costitutivi del c.d. Modello di Organizzazione e Gestione nonché la struttura della parte generale del modello organizzativo, con particolare attenzione al ruolo svolto dal c.d. codice etico.
Nella seconda parte della lezione verranno trattati i protocolli operativi specificamente rivolti alla gestione del rischio in ambito agroalimentare, con particolare riferimento ai reati presupposto previsti nel codice penale, nonché ad alcuni “case studies” presi da parti generali e speciali di modelli organizzativi esistenti, come esempi di “best practices” di organizzazione e gestione del rischio circa la commissione di reati in ambito agroalimentare.
L’intervento dell’Avv. Giorgio Passarin, a supporto della lezione tenuta dal Direttore del Master, Prof. Avv. Desirèe Fondaroli, si incentrerà sulle principali fattispecie di reato previste a tutela della correttezza delle informazioni sui mercati finanziari. In particolare si soffermerà sulle ipotesi di Manipolazione del Mercato e Insider Trading, come da ultimo modificato dalla direttiva c.d. Market Abuse.
Un approfondimento verrà svolto anche sulla normativa ex d.lgs 231/2001 e sulla struttura del modello organizzativo in dette ipotesi.
Con la pronuncia in commento la S.C. interviene sul contrasto presente tra le sezioni semplici circa la legittimità della costituzione di parte civile avvenuta mediante sostituto processuale.
Il quesito rimesso al Supremo Consesso è stato sintetizzato nei termini seguenti: “Se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale”.
Nella trattazione le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità di tenere distinti i profili della legitimatio ad causam (titolarità del diritto sostanziale in capo al rappresentato quale presupposto della costituzione di parte civile) e della legitimatio ad processum ( rappresentanza processuale in virtù della quale il rappresentato deve conferire ad un difensore la procura alle liti per poter stare in giudizio).
“La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento; qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa per essere stata tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione”.
Con la pronuncia in commento la S.C. ha accolto i ricorsi degli imputati relativamente all’avvenuta utilizzazione di una prova non attendibile. La Cassazione ha ritenuto censurabile la pronuncia di secondo grado che ha erroneamente motivato di aver raggiunto la prova oltre ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità degli stessi per i reati ascrittigli, utilizzando quale principale elemento di prova le dichiarazioni contenute in una registrazione prodotta dalla persona offesa.