Pacifica è la rilevanza costituzionale del diritto all’oblio quanto del diritto di cronaca ma quando è il diritto ad essere dimenticato, può essere invocato?
La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.19681 del 2019, ha stabilito che “la rievocazione di vicende personali ormai dimenticate dal pubblico, trova giustificazione nel diritto di cronaca soltanto se siano recentemente accaduti fatti che trovino diretto collegamento con quelle vicende, rinnovandone l’attualità”. In particolare, la “diffusione di notizie personali in una determinata epoca ed in un determinato contesto non legittima, di per sé, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo, in una situazione del tutto diversa e priva di collegamento col passato. In altre parole, il lungo tempo trascorso tra i due eventi fa sì che non possa ritenersi il fatto oggi divulgato come un fatto reso noto direttamente dall’interessato”.
Le Sezioni Unite, analizzando il quadro normativo vigente e le numerose pronunce giurisprudenziali in materia, individuano tre differenti situazioni in cui il diritto all’oblio può manifestarsi.
Innanzitutto, nella tutela di colui che vorrebbe non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo lasso temporale tra la prima e la seconda pubblicazione. Questo in base al principio secondo cui “ogni pronuncia giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento con una vicenda concreta” e, dunque, in coerenza con il petitum e con le funzioni nomofilattiche, hanno circoscritto il loro campo di indagine alla soluzione del problema del corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di informazione esercitata a mezzo stampa, escludendo altre ipotesi connesse alle informazioni circolanti online.
In secondo luogo, viene in rilievo nell’uso di internet e nella reperibilità delle notizie nella rete, in bilanciamento con l’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale.
Infine, viene in rilievo ogni qual volta l’interessato intende far valere il proprio diritto alla cancellazione dei dati che lo riguardano.
Con l’obiettivo di trovare un bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all’oblio, le Sezioni Unite hanno ribadito la tutela della libera scelta editoriale di pubblicare e riproporre nuovamente una notizia già diffusa, anche a distanza di un notevole lasso di tempo, purché rispondente ai parametri di verità, continenza e interesse pubblico.
Inoltre, hanno precisato che, trattandosi di un’attività avente carattere storiografico e non propriamente di esercizio del diritto di cronaca, prevale sempre il diritto dell’interessato a mantenere l’anonimato sulla propria identità personale quando gli accadimenti del passato siano idonei a ferirne la dignità e l’onore, del quale ormai si è completamente spenta la memoria collettiva.