Il D.M. che dovrebbe essere pubblicato a breve integra ed interpreta il D.M. 11/2020 e chiarisce l’esatto ambito applicativo della sospensione.
Circola in queste ore una bozza di decreto ministeriale che integra ed interpreta il D.M. 11/2020.
L’indomani dell’emanazione di tale testo di legge si era posto l’interrogativo se la sospensione ivi prevista si applicasse anche a tutte le scadenze connesse ai procedimenti tributari e non solo quelli connessi alle udienze che ricadevano nel periodo intercorrente tra l’8 e il 22 marzo.
La stampa specializzata si era espressa sia in senso positivo che negativo.
Effettivamente entrambe le interpretazioni poggiano su argomenti validi.
In senso favorevole all’applicazione di una sospensione generalizzata:
- Il comma 1 stabilisce il rinvio d’ufficio delle udienze previste tra l’8 e il 22 marzo dei procedimenti civili e penali. Il comma secondo sancisce la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti di cui al primo comma. Il termine “procedimento” è più ampio del termine “processo” e non può che fare riferimento in generale a tutti i termini relativi al rito tributario. Nel caso del rito tributario, ad esempio, il D.M. avrebbe sospeso anche i termini per la notifica del ricorso a controparte o la costituzione in giudizio (al pari di quanto avviene durante la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto).
- La ratio sottesa al D.M. è quella di “bloccare” tutti i procedimenti ed i processi sia per evitare assembramenti nelle aule di giustizia, sia per consentire agli operatori giuridici di rispettare le norme poste dal decreto (quindi non ricevere clienti o muoversi per adempimenti vari).
In senso negativo:
- Il secondo comma dell’art. 1 sancisce espressamente che “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1” e pertanto fa riferimento solo ai procedimenti relativi alle udienze ricadenti nel periodo di sospensione.
- Il rito tributario è quasi interamente telematico (restano esclusi i procedimenti incardinati prima dell’1 luglio 2019) e quindi non ricorre l’esigenza di evitare la circolazione dei professionisti per gli adempimenti connessi.
L’equivoco nasce dall’infelice tecnica legislativa (procedimento/processo) cui però la bozza di D.M. (se verrà emanato nella versione nota allo scrivente) pone rimedio.
L’art. 74 del capo IV infatti elimina, al comma secondo sopra riportato, il riferimento ai “soli” procedimenti di cui al comma primo e quindi la sospensione si applica, senza ombra di dubbio a tutti i procedimenti.
Infine, appare molto utile la precisazione che:
“quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.
Pertanto, se il termine per il deposito di documenti o memorie ricade nel periodo di sospensione, l’udienza dovrà essere rinviata al fine di consentirne il rispetto.