Il giustificato motivo nel reato di trattenimento indebito sul territorio nazionale

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La sussistenza del giustificato motivo in ordine alla condotta di trattenimento indebito sul territorio nazionale (art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/1998)

Con la sentenza del 31 maggio 2018, il Giudice di Pace di Verona ha riconosciuto la sussistenza del giustificato motivo in ordine alla condotta di trattenimento indebito sul territorio nazionale tenuta da un cittadino extracomunitario, difeso dagli avv. Paolo Tacchi Venturi e Giorgio Passarin dello Studio Legale Tacchi Venturi.

Lo stesso era infatti imputato del reato p. e p. ex art. 14 comma 5-ter d.lgs 286/1998 per non essersi allontanato dal territorio nazionale a seguito dell’avvenuta notifica di provvedimento di allontanamento del Questore di Siracusa.

L’accertamento del reato è stato effettuato successivamente a Verona, a distanza di soli 15 giorni dalla notifica.

Il Giudice di Pace ha pertanto ritenuto che il breve lasso di tempo intercorso tra la notifica del verbale e l’accertamento del reato, unitamente all’incensuratezza ed all’assenza di redditi provenienti da attività illecita, fossero elementi da valorizzarsi per ritenere sussistente il dubbio circa il c.d. giustificato motivo per l’omesso allontanamento, “costituito dalla impossibilità di reperire in pochi giorni i mezzi necessari per eseguire l’ordine”.

Ne conseguiva sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., ritenendosi non adeguatamente raggiunta la prova che il fatto sussiste.

In materia di sospensione feriale dei termini la novella del 2015 è retroattiva

Agenda legale dello Studio Tributario Tacchi Venturi

L’art. 9, lett. l) del D.lgs. 156/2015, che ha esteso la sospensione feriale dei termini anche all’accertamento con adesione, è retroattivo

La C.T.R. Lazio, con la sentenza n. 3835 del 7 giugno 2018 fornisce un utile chiarimento circa un argomento che, almeno in apparenza poteva sembrare “scontato” in seguito alla novella del 2015.

Il punto di partenza è chiaramente l’art. 1, c.1, della Legge n. 742 del 1969 secondo il quale “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

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