Il punto sul cumulo dei termini di sospensione da “Coronavirus” al procedimento di adesione

Termine processuale

Due interventi del legislatore e due circolari ministeriali non chiariscono il dubbio sul cumulo.

NOTA: il presente contributo è aggiornato al 23 aprile 2020

Successivamente al D.L. 11/2020 è stato pubblicato un ulteriore D.L., il 18/2020 oltre a due circolari dell’Agenzia delle Entrate (la n. 6/E e la n. 10/E del 2020).

Questi interventi normativi e interpretativi hanno dissipato il dubbio, sorto inizialmente, circa l’applicazione dei termini di sospensione processuale (dall’8 marzo all’11 maggio) anche al processo tributario.

Ciononostante, le norme e le circolari  sopra richiamate hanno creato un’ulteriore apprensione nei professionisti in quanto non hanno chiarito se i 90 giorni -in cui dovrebbe svolgersi il procedimento di adesione (ex art. 6 D.Lgs. 218/1997)- siano oggetto della sospensione prevista dall’art. 83 del D.L. 18/2020 ovvero dall’8 marzo all’11 maggio.

Secondo alcuni interpreti, infatti, la disciplina contenuta dall’art 83, co. 2, riguarda esclusivamente termini di natura processuale, conseguentemente, non può trovare applicazione all’accertamento con adesione, in quanto tale istituto ha natura amministrativa.

La Circolare n. 6/2020 ha invece espresso un parere favorevole al cumulo.

Chiaramente, l’orientamento dell’Agenzia è utile ma non decisivo alla soluzione del problema in quanto l’eventuale inammissibilità di un ricorso presentato oltre i termini è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. In breve, anche se controparte (rectius l’Amministrazione finanziaria) non sollevasse la questione, il Giudice di merito o di legittimità, potrebbe rilevarlo autonomamente.

Per inquadrare correttamente il problema è necessario fare un breve excursus.

L’accertamento con adesione è stato introdotto con il D.lgs. 218/1997 e prevede la possibilità di un “confronto” con l’Amministrazione Finanziaria prima (art. 6. comma 1) o dopo la notifica di un atto impositivo (art. 6 comma 2).

La distinzione non è di poco conto ed è decisiva per il prosieguo dell’analisi.

All’epoca, l’Amministrazione Finanziaria, in assenza di norme sul punto, si era espressa in senso favorevole al cumulo dei 90 giorni previsti per l’adesione e della sospensione feriale dei termini (Circ. MEF, n. 235/1997; Ris. MEF, n. 159/1999; Circ. n. 65/E del 2001).

Se non che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11632 del 05/06/2015 ha ritenuto che il procedimento di adesione abbia natura amministrativa e quindi i relativi termini non siano oggetto della sospensione feriale.

Il Legislatore ha quindi emanato l’art. 7 quater comma 18 D.L. 193/2016 stabilendo: “i termini di sospensione   relativi   alla   procedura   di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attivita’ giurisdizionale”.

Con tale intervento, gli effetti dell’Ordinanza della Corte di Cassazione sopra accennata potevano dirsi annullati.

Torniamo dunque alla decisone che ci occupa: la sospensione processuale prevista dal D.L. 18/2020 si applica al procedimento di mediazione?

Molti osservatori invocano un ulteriore intervento del legislatore per risolvere il dubbio.

A parere di chi scrive, la soluzione, favorevole al cumulo, è nella ratio legis dell’art. 83 (se il legislatore, per evitare contagi, ha voluto sospendere le udienze perché avrebbe dovuto consentire gli incontri presso gli Uffici?) ma soprattutto nella natura del procedimento di adesione.

Tale natura è senza dubbio amministrativa se l’adesione si attiva in seguito a “accessi, ispezioni o verifiche” di cui al comma 1 dell’art. 6.

L’adesione assume invece carattere processuale se attivata ai sensi del comma 2 che riporto per comodità “il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui agli articoli 5 e 5-ter, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”.

A sommesso parere dello scrivente, quindi, dopo la notifica dell’atto impositivo si apre una fase processuale (disciplinata dal D.Lgs. 546/1992) che rimane tale anche in caso di attivazione del procedimento di adesione.

In quest’ottica, l’ordinanza n. 11632/2015 aveva, semplicemente, espresso un principio sbagliato.

Tuttavia, il consiglio pratico, improntato alla prudenza ed alla massima tutela del cliente, è quello di non ritenere applicabile la sospensione feriale ai 90 giorni previsti per l’adesione per non incorrere, magari tra molti anni, nella tagliola dell’inammissibilità.

Avv. Pietro Tacchi Venturi

L’emergenza Corona virus ferma anche la Giustizia tributaria?

Corona Covid-19

Il D.M. che dovrebbe essere pubblicato a breve integra ed interpreta il D.M. 11/2020 e chiarisce l’esatto ambito applicativo della sospensione.

Circola in queste ore una bozza di decreto ministeriale che integra ed interpreta il D.M. 11/2020.
L’indomani dell’emanazione di tale testo di legge si era posto l’interrogativo se la sospensione ivi prevista si applicasse anche a tutte le scadenze connesse ai procedimenti tributari e non solo quelli connessi alle udienze che ricadevano nel periodo intercorrente tra l’8 e il 22 marzo.
La stampa specializzata si era espressa sia in senso positivo che negativo.
Effettivamente entrambe le interpretazioni poggiano su argomenti validi.

In senso favorevole all’applicazione di una sospensione generalizzata:

  1. Il comma 1 stabilisce il rinvio d’ufficio delle udienze previste tra l’8 e il 22 marzo dei procedimenti civili e penali. Il comma secondo sancisce la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti di cui al primo comma. Il termine “procedimento” è più ampio del termine “processo” e non può che fare riferimento in generale a tutti i termini relativi al rito tributario. Nel caso del rito tributario, ad esempio, il D.M. avrebbe sospeso anche i termini per la notifica del ricorso a controparte o la costituzione in giudizio (al pari di quanto avviene durante la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto).
  2. La ratio sottesa al D.M. è quella di “bloccare” tutti i procedimenti ed i processi sia per evitare assembramenti nelle aule di giustizia, sia per consentire agli operatori giuridici di rispettare le norme poste dal decreto (quindi non ricevere clienti o muoversi per adempimenti vari).

In senso negativo:

  1. Il secondo comma dell’art. 1 sancisce espressamente che “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1” e pertanto fa riferimento solo ai procedimenti relativi alle udienze ricadenti nel periodo di sospensione.
  2. Il rito tributario è quasi interamente telematico (restano esclusi i procedimenti incardinati prima dell’1 luglio 2019) e quindi non ricorre l’esigenza di evitare la circolazione dei professionisti per gli adempimenti connessi.

L’equivoco nasce dall’infelice tecnica legislativa (procedimento/processo) cui però la bozza di D.M. (se verrà emanato nella versione nota allo scrivente) pone rimedio.
L’art. 74 del capo IV infatti elimina, al comma secondo sopra riportato, il riferimento ai “soli” procedimenti di cui al comma primo e quindi la sospensione si applica, senza ombra di dubbio a tutti i procedimenti.
Infine, appare molto utile la precisazione che:

quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.

Pertanto, se il termine per il deposito di documenti o memorie ricade nel periodo di sospensione, l’udienza dovrà essere rinviata al fine di consentirne il rispetto.