La violenza indiscriminata nel paese di provenienza è motivo di protezione sussidiaria

Il Tribunale di Venezia riconosce nella violenza indiscriminata una giustificazione alla protezione sussidiaria

Con l’ordinanza  dell’8 maggio 2017 (r.g. 7243/2016), il Tribunale Ordinario di Venezia accoglie il ricorso presentato dall’avv. Paolo Tacchi Venturi e riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State, regione meridionale della Nigeria.

Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda del ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, stante l’impossibilità di qualificarlo quale rifugiato, ma rileva un rischio effettivo e concreto di subire un grave danno a causa della violenza indiscriminata nella zona di provenienza, nel caso in cui egli rientrasse in Nigeria; lo Stato e le organizzazioni statuali ivi operanti, infatti, non sarebbero in grado di fornirgli un’adeguata protezione.

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La recente gravidanza è un’ipotesi di vulnerabilità per una cittadina del Gambia

Tribunale di Venezia – Diritto alla protezione umanitaria per recente gravidanza

Un’interessante ordinanza del Tribunale di Venezia dell’11 dicembre 2017 concede ad una cittadina del Gambia, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e ritiene che non sussistano nemmeno le condizioni per concedere la protezione sussidiaria.

Con la presente ordinanza, però, annulla il provvedimento della Commissione Territoriale, nella parte in cui non ha ravvisato gli estremi per la protezione umanitaria così come prevista dalla normativa vigente.

Nell’accoglimento parziale dell’11 Dicembre 2017 (rg. n. 11527/2016), il giudice di primo grado infatti ravvisa il diritto alla protezione umanitaria a motivo della recente gravidanza:

“La signora, che vive in Italia con il marito (anch’egli richiedente asilo) e con il figlio di 5 anni, ha avuto in data 27.03.2017 un bambino, come da documentazione prodotta telematicamente in data 13.07.2017: si riviene nella recente gravidanza un’ipotesi di vulnerabilità da tutelare attraverso la concessione della misura prevista dall’art. 5 co. 6 del D.Lgs. 286/98”.

dott. G. Melotti