Lettura critica della sentenza n. 24782/2018 con la quale la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che, ai fini della sussistenza del reato di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all’art. 10 bis D.lgs. 74/2000, è necessaria la prova del rilascio delle certificazioni da parte del sostituto d’imposta
La stampa specializzata ha dato ampio risalto alla sentenza in commento sottolineando come le Sezioni Unite abbiano sposato l’orientamento, maggiormente favorevole agli imputati, che richiede la prova del rilascio della certificazione al sostituito per fondare la responsabilità penale del sostituto d’imposta in caso di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.lgs. 74/2000).
Spesso l’Amministrazione finanziaria comunica la notizia di reato in base al solo modello 770 senza verificare se effettivamente il datore di lavoro abbia rilasciato al lavoratore la relativa certificazione. Questo tipo di controlli rientra nel novero dei c.d. controlli automatizzati nel senso che il “sistema” evidenza l’omesso versamento delle ritenute certificate rispetto a quanto dichiarato nel modello 770 e l’Agenzia emette non un vero e proprio avviso di accertamento ma una comunicazione di irregolarità.
Nel tempo si erano formati due orientamenti di legittimità: secondo il primo era sufficiente il dato emergente dal modello 770 per fondare la penale responsabilità del datore di lavoro, mentre per il secondo tale dato è insufficiente se non corroborato dalla prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni.
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