Quando opera la presunzione ex art. 32 sui conti correnti intestati a terzi?

La Corte di Cassazione in materia di onere della prova e conti correnti “formalmente” intestati a terzi, con un’attenzione particolare al merito della causa.

La presunzione legale ex art. 32 D.P.R. 600/1973 può operare anche nei confronti di conti correnti intestati a parenti dell’amministratore della Srl.

Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15875 del 15 giugno 2018 non fa altro che ribadire un orientamento costante: nelle società di capitali a ristretta base azionaria, la presunzione ex art. 32 opera anche per i conti correnti intestati formalmente a terzi (il padre dell’amministratore nel caso di specie) laddove l’Ufficio dimostri, anche tramite presunzioni semplici, la natura fittizia dell’intestazione.

Tra le tante, Cass.Civ. n. 20668/2014: “i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali (nella specie, l’amministratore unico della società, il suo gestore di fatto e la figlia di quest’ultimo nonché socia) possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell’attività imprenditoriale”.

In breve, se l’Ufficio dimostra, anche con presunzioni semplici, che la società ha operato anche attraverso conti intestati a terzi, grava sul contribuente il gravoso onere di provare, dettagliatamente, che i movimenti sui conti correnti non sono riferibili ad attività della società e quindi sottrarli alla presunzione che siano riconducibili ad un reddito sottratto all’erario.

Premesso che non sono noti gli atti di causa, l’aspetto che lascia maggiormente perplessi della sentenza in commento è che, stando alla motivazione, pare che la Commissione Regionale avesse escluso la riferibilità dei conti, intestati al terzo, alla società in seguito all’esame della documentazione bancaria.

A sommesso parere di chi scrive, quest’ultimo è un accertamento nel merito insindacabile in sede di legittimità.

Avv. Pietro Tacchi Venturi

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