I terreni ubicati nella stessa zona non sono necessariamente similari ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 52 D.P.R. 131/1986
Con una concisa, ma ben motivata, ordinanza (n. 15494 del 17/05/2018) la Corte di Cassazione rigetta il ricorso della A.F. che era già risultata soccombente nei due gradi di merito. La materia del contendere era la rettifica, col metodo comparativo, del valore di un terreno ai fini dell’imposta di registro.
L’Ufficio aveva rettificato il valore del terreno portando all’attenzione dei giudici due compravendite aventi come oggetto terreni ritenuti similari in quanto compresi nello stesso foglio catastale del terreno “accertato”.
La Suprema Corte si è espressa su tale aspetto, ritenendo non sufficiente la mera vicinanza per fondare la rettifica ex art. 52 D.P.R. 131/1986. I terreni assunti dall’Ufficio come raffronto, infatti, erano siti in una zona urbanizzata ed erano oggetto di una convenzione di urbanizzazione.
Il terreno della contribuente, invece, non aveva alcuna convenzione di urbanizzazione.
La Suprema Corte ha statuito che l’incertezza sui costi di urbanizzazione rappresentasse un elemento differenziale rispetto a costi di urbanizzazione “certi” dei terreni utilizzati come raffronto.
Nella motivazione, si esamina anche l’argomento addotto dall’A.F. secondo il quale il prezzo ricavato dalla vendita del terreno avrebbe comunque potuto coprire gli oneri di urbanizzazione e rendere tale terreno similare a quelli utilizzati dall’Ufficio come raffronto.
La Suprema Corte ha rilevato come la vendita, l’urbanizzazione, e i relativi oneri, erano tutti elementi incerti ed eventuali e quindi del tutto inidonei a giustificare una rideterminazione del valore.
Infine, nei gradi di merito -come spesso avviene in questi casi ed è consigliato fare- la contribuente aveva prodotto una perizia di stima che aveva confermato il prezzo praticato.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, l’A.F. non era stata in grado di “produrre elementi per distaccarsi da essa”.