In materia di sospensione feriale dei termini la novella del 2015 è retroattiva

L’art. 9, lett. l) del D.lgs. 156/2015, che ha esteso la sospensione feriale dei termini anche all’accertamento con adesione, è retroattivo

La C.T.R. Lazio, con la sentenza n. 3835 del 7 giugno 2018 fornisce un utile chiarimento circa un argomento che, almeno in apparenza poteva sembrare “scontato” in seguito alla novella del 2015.

Il punto di partenza è chiaramente l’art. 1, c.1, della Legge n. 742 del 1969 secondo il quale “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Prima del 2015, la Giurisprudenza e la dottrina si sono interrogati se i 90 gg previsti per svolgere il procedimento di accertamento con adesione fossero ricompresi o meno nel periodo di sospensione feriale.

I medesimi dubbi riguardavano anche il “recente” istituto del reclamo mediazione previsto dall’art. 17 bis del D.lgs. 546/1992.

L’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 218 del 1997 prevede infatti che il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

A parere di chi scrive, siccome la sospensione feriale dei termini si applica ai “termini processuali” non v’era dubbio che essa comprendesse anche il procedimento di accertamento con adesione.

Infatti, pur potendo l’adesione non avere, come esito, la nascita di un contenzioso (se l’A.d.e. e il contribuente trovano un accordo) i 90 gg previsti dall’art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e dall’art. 17 bis. 546/1992 sospendono il termine rispettivamente per presentare ricorso e per costituirsi in giudizio, quindi si inseriscono in una fase processuale.

Ciononostante, un orientamento giurisprudenziale di legittimità (quello negativo – cfr. l’ordinanza n. 11632/2015 e l’ordinanza n. 7995 del 2016) riteneva che l’accertamento con adesione, in quanto fase amministrativa, non rientrasse nella sospensione feriale dei termini.

Il legislatore, con la novella del 2015, aveva quindi fornito un’interpretazione autentica, chiarendo che la sospensione feriale dei termini si applica anche al procedimento di mediazione reclamo e con l’articolo 7-quater, comma 18, D.L. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, ha parimenti stabilito che “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale“.

Ciononostante, la C.T.R. Lazio ha avuto modo di occuparsi della vicenda perché i Giudici di primo grado, in osservanza dell’orientamento minoritario sopra indicato, aveva dichiarato inammissibile un ricorso presentato beneficiando della sospensione feriale applicata all’accertamento con adesione,

I Giudici di appello hanno stabilito che l’articolo 7-quater, comma 18, D.L. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016 ha fornito un’interpretazione autentica e, in quanto tale, retroattiva.

Avv. Pietro Tacchi Venturi

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