La sussistenza del giustificato motivo in ordine alla condotta di trattenimento indebito sul territorio nazionale (art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/1998)
Con la sentenza del 31 maggio 2018, il Giudice di Pace di Verona ha riconosciuto la sussistenza del giustificato motivo in ordine alla condotta di trattenimento indebito sul territorio nazionale tenuta da un cittadino extracomunitario, difeso dagli avv. Paolo Tacchi Venturi e Giorgio Passarin dello Studio Legale Tacchi Venturi.
Lo stesso era infatti imputato del reato p. e p. ex art. 14 comma 5-ter d.lgs 286/1998 per non essersi allontanato dal territorio nazionale a seguito dell’avvenuta notifica di provvedimento di allontanamento del Questore di Siracusa.
L’accertamento del reato è stato effettuato successivamente a Verona, a distanza di soli 15 giorni dalla notifica.
Il Giudice di Pace ha pertanto ritenuto che il breve lasso di tempo intercorso tra la notifica del verbale e l’accertamento del reato, unitamente all’incensuratezza ed all’assenza di redditi provenienti da attività illecita, fossero elementi da valorizzarsi per ritenere sussistente il dubbio circa il c.d. giustificato motivo per l’omesso allontanamento, “costituito dalla impossibilità di reperire in pochi giorni i mezzi necessari per eseguire l’ordine”.
Ne conseguiva sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., ritenendosi non adeguatamente raggiunta la prova che il fatto sussiste.